Art. 3.
(Comitato nazionale).

      1. Al fine di coordinare gli interventi di cui all'articolo 2 è istituito un Comitato nazionale composto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, dal presidente della regione Emilia-Romagna o da un suo delegato e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti locali: provincia di Parma, provincia di Reggio Emilia, comuni di Roccabianca, di Busseto e di Brescello.
      2. Al Comitato nazionale possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti fondatori, altri enti pubblici o soggetti privati, che intendono promuovere la figura e l'opera di Giovannino Guareschi, in relazione anche ai programmi di attività di volta in volta individuati.
      3. Il Comitato nazionale nomina un consiglio scientifico, composto da almeno tre personalità del mondo della cultura con particolare riferimento ai campi di attività di Giovannino Guareschi.